STATUTO PRESSO
LA CIRCOSCIZIONE sDEL TRIBUNALE DI FORLI'
ART.1
La sezione opera nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di
Forlì:
A)
per un'attiva difesa e moderno sviluppo della professione forense, studiando
ed avviando a soluzione i problemi dei giovani avvocati e praticanti avvocati,
anche promuovendo, nell'interesse degli associati, convegni, seminari
e studi, a fini esclusivamente culturali;
B) per promuovere un'efficiente amministrazione della giustizia allo scopo
di assicurare la più ampia tutela dei diritti del cittadino;
C) per promuovere l'impegno della avvocatura nel senso dell'evoluzione
civile della società italiana e nello spirito della sua costituzione;
D) per stabilire e mantenere sul piano nazionale relazioni e scambi di
natura culturale e personale tra gli associati;
ART.2
La sezione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro;
ART.3
La durata della sezione è illimitata;
ART.4
La sezione ha sede in Cesena;
ART.5
La sezione è retta da un comitato direttivo costituito nelle
forme e nei modi previsti dall'art. 16.
ART.6
A) La sezione, nell'ambito degli scopi associativi e delle norme dello
statuto nazionale, ha autonomia organizzativa, risponde in via autonoma
ed esclusiva delle obbligazioni contratte verso terzi, salvo i casi di
iniziative a carattere nazionale organizzate su mandato del consiglio
direttivo nazionale, che determinano una responsabilità solidale.
B) Essa promuove iniziative compatibili con il programma definito dall'assemblea
ordinaria nazionale, convocata a norma dell'art. 23 dello statuto nazionale
AIGA e con le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo nazionale.
Il presidente ed il tesoriere della sezione sono tenuti ad inoltrare al
consiglio direttivo nazionale le domande di ammissione di nuovi aderenti,
a comunicare entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco dei soci in regola
con il pagamento delle quote ed a versare il 30% delle quote riscosse.
In difetto di tale comunicazione e delle rimesse relative entro il 30
giugno di ciascun anno, la sezione è tenuta comunque al versamento
del 30% di tante quote quanti sono gli iscritti risultanti per l'anno
precedente.
C) Per il versamento al consiglio direttivo delle somme previste sono
solidalmente responsabili il presidente ed il tesoriere della sezione.
ART.7
La sezione è composta dai soci effettivi, dai soci fondatori,
dai soci d'onore e dai soci benemeriti. Solo i soci effettivi possono
ricoprire cariche sociali.
ART.8
Sono soci fondatori gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio
intervenuti nell'atto costitutivo dell'associazione nazionale.
ART.9
Sono soci d'onore tutte quelle persone fisiche e gli Enti ai quali
l'assemblea deliberi di attribuire tale qualità in relazione alle
loro attività in favore dei principi e degli scopi dell'associazione.
Tali soci non sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione e
non prendono parte alle votazioni. Essi sono nominati dal direttivo nazionale
su proposta motivata della sezione.
ART.10
Sono soci benemeriti le persone fisiche e gli Enti ai quali
l'assemblea deliberi di attribuire tale qualità dopo che essi abbiano
versato una quota speciale iniziale e una quota fissa annuale, determinata
dall'assemblea stessa. Tali soci non prendono parte alle votazioni. Essi
sono nominati dal direttivo nazionale su proposta motivata della sezione.
ART.11
A) Il numero dei soci effettivi è illimitato.
B) Possono divenire soci tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, abilitati,
liberamente esercenti, aventi un'età inferiore ai 45 anni ed iscritti
ad uno degli Albi o dei Registri professionali di Italia. Per accedere
alla sezione occorre inviare una domanda di ammissione per iscritto al
comitato direttivo della sezione corredata dalle firme di presentazione
di almeno tre soci effettivi e della quota di iscrizione annuale.
C) L'aspirante socio deve dichiarare di esercitare liberamente ed effettivamente
la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità
previsti dalla vigente legge professionale. L'ammissione del nuovo socio,
dopo un colloquio preliminare con il suo presidente od un suo delegato,
è deliberata dal comitato direttivo, il quale ha l'obbligo di inoltrare
la delibera alla segreteria nazionale nei 15 giorni successivi. L'efficacia
della stessa è sospesa fino a che non sia stato effettuato detto
adempimento. In caso di rifiuto di iscrizione da parte della sezione,
l'aspirante socio può formulare la domanda al consiglio direttivo
nazionale, con comunicazione motivata da inviare al suo presidente entro
i 15 giorni successivi dalla ricezione, da parte sua, della comunicazione
negativa della sezione.
D) Competente in materia di impugnazioni delle delibere del comitato direttivo
di sezione e del consiglio direttivo nazionale relative alle iscrizioni
dei soci o al loro rifiuto, è il collegio dei probiviri.
ART.12
A) La quota fissa minima di partecipazione dei soci effettivi
è stabilita ogni anno dall'assemblea nazionale. L'assemblea di
Sezione ha la facoltà di deliberare annualmente, in misura non
eccedente l'ammontare della quota, una supercontribuzione destinata esclusivamente
all'attività della sezione e non soggetta al contributo di cui
all'art. 6, III comma.
B) La quota associativa e l'eventuale supercontribuzione devono essere
versate entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere della Sezione.
ART.13
Il patrimonio della sezione è formato dalle quote di
partecipazione delle varie categorie di soci, dai contributi versati da
persone ed Enti e da ogni altra sopravvenienza attiva.
ART.14
A) La qualità di socio si perde con il compimento del
quarantacinquesimo anno di età, salvo quanto disposto dagli artt.
9 e 10. Il socio tuttavia che al momento del raggiungimento di tale età
sia investito di un a carica sociale rimane in carica fino alle elezioni
per il rinnovo di essa. La qualità di socio si perde, altresì,
per dimissioni ovvero per sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti
per l'iscrizione.
B) Ogni socio è libero di recedere dall'associazione in qualsiasi
momento: il recesso deve essere comunicato al comitato direttivo di sezione
che, a cura del segretario, provvede a darne notizia al consiglio direttivo
nazionale nei quindici giorni successivi.
C) Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo del versamento
delle quote sociali dell'anno in corso e quelle eventualmente arretrate
ancora dovute. Sono dichiarati decaduti il socio effettivo e quello benemerito
che non versino la quota entro il. Termine di cui all'art,. 12 e persistano
nell'inadempienza nonostante la formale messa in mora da parte del tesoriere
della sezione.
D) La qualità di socio si perde, infine, per esclusione deliberata
dal consiglio direttivo nazionale, a scrutinio segreto, anche su proposta
del comitato direttivo di sezione, il quale ravvisi che il comportamento
del socio sia contrario agli scopi o allo spirito dell'associazione o,
comunque, all'etica professionale. Il provvedimento di esclusione può
essere impugnato dall'interessato dinanzi al collegio dei probiviri nel
termine previsto dall'art. 22 dello statuto nazionale, seguendo la procedura
in esso prevista. Il socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote versate.
ART.15
Il comitato direttivo, è composto da membri di diritto
e da membri elettivi. Sono membri di diritto del comitato direttivo, senza
potervi assumere cariche, e comunque senza diritto di voto, i soci effettivi
della sezione facenti parte del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
del consiglio direttivo dell'AIGA e del comitato dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza. Il numero dei componenti elettivi è determinato
in base al numero dei soci effettivi della sezione in regola con il pagamento
delle quote. Pertanto, il comitato sarà composto:
fino
a 50 iscritti da 5 membri;
fino
a 100 iscritti da 7 membri;
fino
a 150 iscritti da 9 membri;
fino
a 200 iscritti da 11 membri e successivamente, ogni 100 ulteriori iscritti,
dal ulteriori 2 membri.
In ogni caso il comitato direttivo dovrà comprendere un presidente,
2 vice presidenti, 1 segretario e 1 tesoriere. Il comitato è eletto
dall'assemblea della sezione, regolarmente costituita con votazione a
scrutinio segreto. Ogni socio effettivo può, a sua discrezione,
esprimere tante preferenze, quanti sono i membri eleggibili. Saranno dichiarati
eletti nel comitato i soci che avranno avuto il maggior numero di voti.
In caso di parità, risulterà eletto il socio che vanti la
maggior anzianità di iscrizione alla Associazione e, in subordine,
all'Albo professionale. I componenti del comitato restano in carica per
un biennio, a far data dalla loro elezione e sono consecutivamente rieleggibili
per non più di una volta. A seguito di ogni votazione il comitato
direttivo alla sua prima riunione elegge a scrutinio segreto il presidente,
2 vice presidenti, il segretario ed il tesoriere. Il presidente non potrà
restare in carica consecutivamente, per più di un biennio. Qualora
il presidente cessi dalla carica prima della scadenza del suo mandato
uno fra i due vice presidente ne esercita le sue funzioni fino alla successiva
votazione: fra i due vice presidenti eserciteranno la funzione quello
che a quella data vanti la maggiore anzianità di iscrizione alla
Associazione ed, in subordine, all'Albo professionale, ovvero, in ulteriore
subordine, la maggiore anzianità anagrafica. In caso di cessazione
di uno o più componenti del comitato dalla carica prima della scadenza
del mandato, subentrano fino alla successiva votazione i primi dei non
eletti nell'ultima votazione.
ART.16
Il comitato direttivo attua il programma definito dall'assemblea,
in armonia con il programma nazionale ed amministra il patrimonio della
sezione.
ART.17
Il comitato direttivo viene convocato dal presidente almeno
una volta al mese; l'eventuale seconda convocazione deve essere diramata
per il giorno successivo a quello della prima convocazione. Le decisioni
del comitato sono prese, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti,
i quali in prima convocazione devono costituire almeno la metà
dei componenti il comitato e, in seconda convocazione, qualora il numero
dei membri del comitato superi le 5 unità, devono costituire almeno
1/3. E' esclusa la possibilità di farsi rappresentare. Le deliberazioni
del comitato sono riportate in un libro dei verbali a cura del segretario
o di chi ne fa le veci. A parità di voti prevale il voto del presidente.
ART.18
I membri del comitato decadono di diritto dalla carica in caso
di tre consecutive assenze ingiustificate dalle riunioni dello stesso.
La decadenza viene dichiarata dal comitato seguendo la procedura di votazione
di cui all'art.17.
ART.19
Il presidente, o in caso di suo impedimento o cessazione dalla
carica, il vice presidente, individuato secondo i criteri di cui all'art.15,
hanno la rappresentanza dell'associazione.
ART.20
Il presidente, oltre a rappresentare la sezione, adotta tutti
i provvedimenti d'urgenza. Essi perdono di efficacia se, nei quindici
giorni successivi il comitato direttivo non li ratifica.
ART.21
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno
e, normalmente, entro il mese di febbraio, su convocazione del Comitato
Direttivo della Sezione. All'assemblea possono intervenire tutti gli iscritti
in regola con il pagamento della quota. Il comitato sottopone alla votazione
dell'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il presidente
espone sulla situazione della associazione e sottopone alla votazione
dell'assemblea il programma da svolgere nel corso del suo mandato. L'inserimento
di altri argomenti all'ordine del giorno potrà essere richiesto,
da almeno 5 soci, che avranno l'onere di comunicarli al Presidente entro
15 giorni dalla data fissata per l'assemblea. Sono sospese le iscrizioni
di nuovi soci dopo il ventunesimo mese di mandato del consiglio direttivo.
Il presidente comunica ai soci il luogo, la data e l'ora dell'assemblea
ordinaria con almeno 30 giorni di anticipo.
ART.22
Il comitato direttivo può convocare l'assemblea in seduta
straordinaria. E' tenuto altresì a convocarla entro tre mesi dalla
richiesta inoltrata da almeno 1/5 dei soci effettivi con indicazione delle
questioni da porre all'ordine del giorno.
ART.23
L'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria contenente
il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, è comunicato dal Presidente
ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
ART.24
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal
presidente o, in caso i suo impedimento o cessazione dalla carica, dal
vice presidente, come individuato all'art. 15. L'assemblea straordinaria
può coincidere con l'assemblea ordinaria.
ART.25
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite
con, la presenza, al momento dell'apertura in prima convocazione, di almeno
la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote. In seconda
convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite
qualunque sia il numero dei soci presenti.
ART.26
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento
si richiama lo statuto nazionale dell'A.I.G.A. e, in subordine, le norme
di legge applicabili alle associazioni non riconosciute.
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