TESTO
VIGENTE
PARTE
PRIMA Costituzione, scopi, patrimonio
e soci
ART. 1 - COSTITUZIONE.
1. E' costituita, dal 7 giugno 1966, l' Associazione Italiana dei Giovani
Avvocati, in breve AIGA, aderente all'AIJA ( Association Internationale
des Jeunes Avocats ) con sede in Roma e durata illimitata.
2. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
3. Presso ogni circondario di tribunale d'Italia, ove esiste un Consiglio
dell' Ordine degli Avvocati, può essere costituita una Sezione
dell' AIGA.
4. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto. Il Consiglio
Direttivo Nazionale approva la costituzione delle sezioni. Ogni sezione
può adottare un Regolamento compatibile con il presente Statuto.
ART.
2 - SCOPI ED ATTIVITA'.
1. L'Aiga si propone di :
a) tutelare i diritti dell'avvocatura , garantire ai praticanti e ai giovani
avvocati una idonea formazione professionale, agevolarne l'accesso all'esercizio
della professione forense;
b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in
particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo
e di ragionevole durata;
c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che
nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;
d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza
costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con
le realtà sociali ed economiche;
e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione
delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il
coordinamento con l'AIJA.
2. Per raggiungere tali scopi, l'AIGA organizza, anche attraverso la costituzione
di una fondazione, attività scientifiche e culturali; promuove
e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario,
istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene
soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda
di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza
della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e
giudiziari.
ART.
3 - PATRIMONIO.
1. Il patrimonio dell'AIGA è costituito dalle quote versate dalle
sezioni, dai contributi devoluti da terzi e dai beni acquisiti.
ART.
4 - SOCI E QUOTE.
1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti.
Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione
ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Il Congresso può
deliberare la iscrizione quale socio d'onore di quelle persone o Enti
che si siano distinte per una proficua attività in favore degli
scopi dell'Associazione. Allo stesso modo il Congresso può deliberare
la iscrizione quale socio benemerito di quelle persone o Enti che versino
all'Associazione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci
effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo; i soci d'onore non sono
tenuti al versamento della quota di iscrizione.
2. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti
avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età e siano
liberamente esercenti a tempo pieno. Il numero dei soci è illimitato.
3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo
della Sezione del circondario presso il cui Albo o Registro è iscritto
l'aspirante. Il Consiglio delibera entro 15 giorni. In caso di rigetto,
l'aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale
che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.
4. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal Consiglio
Direttivo di Sezione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale
stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare
alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell'elenco
degli iscritti e, comunque, inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni
anno.
5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione,
deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, per dimissione o per
raggiunti limiti di età. In quest'ultimo caso il socio che rivesta
una carica nell'Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo.
6. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l'espulsione
del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente
Statuto o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale.
La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi
al Collegio di garanzia.
PARTE
SECONDA Organi e funzioni
ART.
5 - ORGANI.
Sono organi territoriali dell'Aiga:
a) le Sezioni;
b) i Coordinatori regionali;
Sono organi nazionali dell'Aiga:
c) il Congresso;
d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
e) la Giunta;
f) il Presidente;
g) il Collegio di garanzia;
h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi.
ART.
6 - SEZIONI.
1. La Sezione è composta, tranne le deroghe approvate dal Consiglio
Direttivo Nazionale con maggioranza di 2/3, di almeno 20 iscritti. La
domanda per la costituzione della Sezione, con il regolamento adottato,
va rivolta al Consiglio Direttivo Nazionale che l'approva e la comunica
alla Sezione. Entro il mese successivo i soci effettivi devono eleggere,
il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Sezione, nonché gli
eventuali consiglieri nazionali, diversi dal Presidente di Sezione. Il
Consiglio Direttivo procede alla nomina del Vice presidente, del Segretario
e del Tesoriere.
2. Il Presidente cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo
Nazionale di cui fa parte; è responsabile delle comunicazioni con
il Segretario ed il Tesoriere Nazionale, la Giunta ed il Coordinatore
Regionale.
3. Le Sezioni promuovono, in piena autonomia, attività, iniziative
e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto
del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del
Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno propria autonomia e responsabilità
patrimoniale.
4. Il Presidente della Sezione è tenuto, oltre che a versare al
Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine prefissato,
a comunicare al Segretario Nazionale: entro il 31 maggio di ogni anno,
l'elenco degli iscritti; fino a 20 giorni prima dell'inizio del Congresso
la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali
consiglieri nazionali diversi dal Presidente; fino a 20 o 5 giorni prima
del Congresso, i nominativi dei delegati al Congresso rispettivamente
ordinario o straordinario. In caso di elezione degli organi della sezione
fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua
le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.
5. Il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti
della Sezione il diritto di voto nel Congresso, ordinario e straordinario,
e nel Consiglio Direttivo Nazionale. L'elettorato attivo è comunque
garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti
risultano assolti da almeno 20 gg.; ed il Presidente di sezione ne ha
dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima.
ART.
7 - COORDINATORI REGIONALI.
1. I Coordinatori Regionali curano i rapporti e le comunicazioni tra le
sezioni di una medesima regione e provvedono al loro raccordo, attraverso
i coordinatori d'area, con gli organi nazionali.
ART.
8 - CONGRESSO.
1. Il Congresso ordinario si tiene ogni due anni, di regola nel mese di
ottobre, ed è composto dal i Delegati delle Sezioni in misura di
un delegato per ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5. Il numero
degli iscritti, preso a base del computo, deve corrispondere alla metà
della somma del numero di quote per ogni iscritto validamente versate
dalla sezione nei due anni precedenti.
2. Ogni delegato, se sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.
6, comma quarto, oltre ad esprimere il proprio voto, può rappresentare,
a tal fine, altri due delegati della medesima sezione.
3. La sessione congressuale dura dalla convocazione del Congresso sino
alla conclusione dello stesso.
4. Il Congresso ordinario viene convocato dal Presidente dell'Associazione
mediante avviso scritto da comunicarsi alle Sezioni almeno 150 giorni
prima del suo inizio.
5. Il Congresso, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo
politico-programmatico dell'Associazione, stabilisce gli obiettivi da
perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge
il Presidente a scrutinio segreto.
6. In ogni momento possono tenersi Congressi Straordinari per deliberare
su questioni di preminente interesse per l'Associazione; ad essi si applicano
le medesime regole del Congresso Ordinario, ma la convocazione deve essere
comunicata con soli 30 giorni di anticipo e può essere richiesta
anche da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o la Giunta
oppure da 1/5 delle Sezioni in regola con gli adempimenti di cui all'art.
6, comma 4.
7. Partecipano al Congresso con diritto di voto le nuove sezioni la cui
domanda di costituzione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale
almeno sei mesi prima del Congresso stesso. Il Congresso delibera a maggioranza
assoluta dei presenti ed è validamente costituito con la presenza
di almeno la metà dei delegati alla prima convocazione.
ART.
9 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE .
1. Ogni sezione è rappresentata nel CDN dal proprio Presidente
e da un consigliere per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40. In
caso di impedimento il Presidente può delegare il Vice presidente.
2. La composizione del Consiglio viene comunicata, subito dopo l'elezione
del Presidente Nazionale, dal Segretario cui le Sezioni devono far pervenire
i nominativi nei termini di cui all'art. 6, comma 4°. Eventuali mutamenti
devono essere riferiti dal Segretario al CDN subito dopo averne ricevuta
comunicazione. I componenti durano in carica fino al Congresso ordinario
successivo.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che lo convoca, su
propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio
o 1/3 dei componenti la Giunta, con avviso inviato almeno 15 giorni prima.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza,
alla prima convocazione, di almeno la metà dei componenti. Le delibere
sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti
hanno diritto di voto, semprechè siano stati adempiuti gli obblighi
di cui all'art. 6, comma quarto.
5. Il Consiglio :
a) elegge la Giunta;
b) elegge il Collegio di garanzia;
c) sollecita, coordina ed indirizza le attività delle Sezioni;
elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione
e gli indirizzi programmatici approvati dal Congresso; delibera la convocazione
del Congresso Straordinario;
d) delibera le iniziative e le attività per attuare le scelte congressuali
;
e) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
f) stabilisce, ogni biennio, l'ammontare della quota che le sezioni devono
versare al Tesoriere nazionale per ciascun iscritto.
ART.
10 - GIUNTA.
1. La Giunta si compone di 15 membri, e cioè:
a) Presidente dell'Associazione, che la presiede;
b) Due Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere dell'Associazione che compongono,
con il Presidente, l'Ufficio di presidenza;
c) altri 9 membri, tre dei quali con funzioni di Coordinatori, rispettivamente
delle aree nord - centro - sud dell'Italia;
d) un rappresentante della Conferenza degli eletti nelle istituzioni e
negli organismi forensi, nominato dalla medesima conferenza.
2. Possono far parte della Giunta i consiglieri nazionali o i delegati
all'ultimo Congresso. Il mandato dura fino al Congresso ordinario successivo.
3. I componenti della Giunta sono eletti dal CDN, ad eccezione del rappresentante
della Conferenza degli Eletti che è nominato dai componenti della
stessa Conferenza nella prima seduta successiva alla sessione congressuale.
4. La Giunta:
a) attua l'indirizzo politico - programmatico individuato dal Congresso
secondo i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni
forensi e giudiziarie, con le forze politiche e culturali, in Italia e
a livello internazionale.
5. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa
o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con avviso inviato almeno
7 giorni prima, tranne i casi di urgenza. Per la validità della
seduta occorre la presenza, alla prima convocazione, di oltre la metà
dei componenti. Le delibera sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
ART.
11 - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.
1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Presiede l'Ufficio di Presidenza, la Giunta, il Consiglio Direttivo Nazionale,
la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi
ed il Congresso sino all'elezione del nuovo Presidente. Il mandato dura
fino alla elezione del successivo Presidente.
2. L'Ufficio di Presidenza è parte integrante della Giunta ed è
composto dal Presidente, dai Vice presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione della Associazione
e più specificamente :
- I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua
attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, il Vice
Presidente più anziano lo sostituisce fino a nuova elezione.
- Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli
organi presieduti dal Presidente dell' Associazione ed effettua la verifica
dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo. E' responsabile del
funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione.
A tal fine viene coadiuvato dai 3 Coordinatori d'area che, per le aree
di rispettiva competenza, raccordano l'attività dei coordinatori
regionali dell'area nonché tra essi e la Giunta.
- Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità
dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie
per la verifica dei poteri. Redige i bilanci preventivi e consuntivi.
ART.
12 - COLLEGIO DI GARANZIA.
1. Il Collegio di Garanzia è composto di 5 membri effettivi e 2
supplenti, eletti fra i soci, su indicazione del Presidente dell'Associazione
( o di altro consigliere ), dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima
seduta successiva al Congresso Ordinario. La carica è incompatibile
con altre cariche nell'Aiga. Il mandato dura fino al successivo Congresso
e non è consecutivamente rinnovabile.
2. I componenti del Collegio di Garanzia eleggono a maggioranza assoluta,
con scrutinio segreto, il Presidente che nomina, tra i componenti, il
Segretario.
3. Il Collegio è convocato dal Presidente quando occorra deliberare
in merito a questioni poste dagli organi dell'Associazione o da qualsiasi
socio con ricorso motivato.
4. Il Collegio, nell'esercitare le funzioni di controllo sul rispetto
dello Statuto, in particolare:
a) Vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di
controversia e l'unico interprete; dirime eventuali controversie tra i
soci e tra questi e gli organi dell'Associazione;
b) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza e di
espulsione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo di Sezione ai
sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, nonché in caso di impugnazione
dei provvedimenti di ammissione e di non ammissione del socio deliberati
dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 3;
c) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimento di approvazione o
di rigetto delle domande per la costituzione delle nuove Sezioni deliberati
dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 6, comma 1;
d) Propone all'Assemblea di Sezione, che sola può deliberarla,
la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti al Consiglio Direttivo
Nazionale per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Satuto;
e) Propone all'Assemblea di Sezione, che sola può deliberarla,
la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo di Sezione
per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Satuto;
f) Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) assegna un termine per la
convocazione di dette Assemblee e, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo
di Sezione, può convocare direttamente le Assemblee nei termini
fissati dalle norme dello Statuto o dai singoli regolamenti;
g) Adotta anche d'ufficio i provvedimenti di decadenza e di espulsione
di cui all'art. 17, u. c., dello Statuto;
h) Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale o il Congresso in caso di
necessità o di inerzia degli organi competenti.
5. Tutte le decisioni del Collegio sono motivate, inappellabili ed adottate
a maggioranza assoluta.
ART.
13 - CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI.
1. La conferenza è composta da tutti i soci dell'Associazione che
risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli ordini, nell'Assemblea dei
delegati o nella Giunta dell'OUA, nel Consiglio di Amministrazione della
Cassa di previdenza forense.
2. La conferenza coordina le attività degli iscritti all'Aiga nelle
istituzioni e negli organismi forensi, partecipa alla individuazione degli
indirizzi politico - programmatici dell'Associazione e ne sostiene gli
sviluppi e l'attuazione, svolge attività di informazione e di raccordo
con la Giunta.
3. La conferenza è presieduta dal Presidente dell'Aiga che la convoca
almeno una volta all'anno. Alle riunioni partecipano di diritto i membri
della Giunta Nazionale.
4. Il Presidente, subito dopo il primo Consiglio Nazionale successivo
alla sessione congressuale, convoca la Conferenza che procederà
alla elezione del proprio rappresentante nella Giunta Nazionale.
PARTE
TERZA Elezioni degli organi
ART.
14 - ELEZIONI NELLE SEZIONI.
1. Nel periodo fra l'inizio della sessione congressuale e almeno 20 giorni
prima dell'inizio del Congresso Ordinario, ciascuna Sezione deve tenere
l'assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo
e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione.
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro consigliere
nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale,
in occasione della quale, tuttavia, si procede comunque a nuove elezioni.
2. Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati al Congresso
ed i supplenti in numero pari agli effettivi.
3. I Presidenti delle Sezioni di ogni regione, immediatamente dopo la
elezione della Giunta, si riuniscono in assemblea convocata dal Presidente
della sezione capoluogo di regione, per eleggere il Coordinatore regionale
che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario
Nazionale.
ART.
15 - ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.
1. Il CDN, nella prima seduta successiva al Congresso che ha eletto il
Presidente, su proposta del Presidente , o
su eventuale indicazione dei consiglieri nazionali, elegge l'Ufficio di
Presidenza ( ovvero i due Vice presidenti, il Segretario ed il Tesoriere
), i 3 Coordinatori regionali ed i rimanenti membri della Giunta, nonché
i componenti del Collegio di Garanzia.
ART.
16 - ELEZIONI NEL CONGRESSO.
1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal
Congresso Ordinario. Possono candidarsi tutti i soci effettivi dell'Associazione.
E' dichiarato eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
2. Le candidature, corredate della firma di presentazione di almeno 10
componenti del CDN, vanno presentate, fino al ventesimo giorno dalla data
fissata per l'inizio del Congresso, al Segretario Nazionale che ne dispone
la immediata comunicazione a tutte le Sezioni.
3. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente, ne assume
le funzioni il Vice Presidente più anziano che, ove manchino più
di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente
il Congresso ordinario.
PARTE
QUARTA Incompatibilità e Rotazione degli incarichi
ART.
17 - INCOMPATIBILITA' E ROTAZIONE
1. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di sezione dell'Associazione
è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine,
del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, dell'OUA, nonché
di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi.
1. bis La carica di Presidente di Sezione, di membro di Giunta, di consigliere
del CDN ( ricoperta non in quanto Presidente di Sezione ) può essere
mantenuta non oltre il secondo mandato consecutivo. Il Presidente Nazionale
non è rieleggibile.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi
forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio
che deve informare l'attività degli associati, l'Aiga promuove
il principio della rotazione degli incarichi. All'uopo, qualunque carica
assunta dal socio in organismi forensi istituzionali ed associativi non
può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.
3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Consiglio direttivo
della sezione cui è iscritto il socio, con delibera adottata a
scrutinio segreto, può proporre al Collegio di garanzia l'espulsione
del socio medesimo. Il Collegio di garanzia procede d'ufficio in caso
di inerzia del Consiglio direttivo della sezione.
PARTE
QUINTA Norme transitorie e finali
ART.
18 - NORME TRANSITORIE
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 6, comma quarto, previsti
per la prima sessione congressuale successiva all'approvazione dello Statuto,
tutti i termini previsti da detta disposizione sono prorogati al 30 settembre.
2. Nelle assemblee delle sezioni, convocate in vista del primo Congresso
ordinario successivo all'approvazione dello Statuto: a) vengono eletti
i delegati congressuali e gli eventuali consiglieri nazionali diversi
dal Presidente; b) può altresì procedersi alla elezione
del Presidente e del Consiglio Direttivo ovvero confermare quelli in carica.
In quest'ultimo caso, ai fini del rinnovo del mandato, non si computa
il precedente periodo in cui si è rivestita la carica di Presidente.
In ogni caso, ove non già previsti e in carica, devono essere nominati
il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere di Sezione.
2bis Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 8 entra in vigore dopo il
giorno successivo alla chiusura del Congresso del 2002.
ART.
19 - NORME FINALI
1. Lo Statuto entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dall'approvazione.
2. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti
al Congresso. Possono essere approvate solo le modifiche preventivamente
vagliate dal Consiglio Nazionale.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il Congresso nomina un liquidatore.
4. Il Consiglio Nazionale può votare a maggioranza dei 2/3 degli
aventi diritto un regolamento per la disciplina delle attività
del Congresso e dello stesso Consiglio. Con le stesse modalità
possono procedere la Giunta, il Collegio di garanzia e la Conferenza degli
eletti negli organismi forensi per adottare i rispettivi regolamenti
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